Piccole notazioni legali intorno alla fotografia di strada

Quelle che seguono sono solo alcune considerazioni personali circa il rapporto fra la fotografia di strada ed il diritto alla propria immagine.

PUNTI FERMI E DISCIPLINA LEGALE

  • ART. 96 E 97 LEGGE SUL DIRITTO DI AUTORE : l. 22 aprile 1941, n. 633 (G.U., 16 luglio 1941, n. 166)

  • 96. 1. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.

    2. Dopo la morte della persona ritratta si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 93 [c. 10 ].

  • 97. 1. Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

  • 2. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta.

  • ART.10 C.C. Abuso dell’immagine altrui. — 1. Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni (1).

Quello che segue vale solo per quanto riguarda la legge in Italia. Ogni paese ha le proprie leggi in materia di fotografie e consenso dei soggetti ritratti.

Il principio cardine del nostro sistema è che per pubblicare il ritratto di una persona è necessario il suo consenso.

Questo perchè l’immagine è un aspetto importante della personalità, ciascuno di noi ha il diritto alla tutela della propria immagine ed alla riservatezza delle proprie azioni.

La legge fa riferimento al ritratto, non a una qualsiasi ripresa di una persona.

Per ritratto si intende un’immagine che rende possibile il riconoscimento di quella persona alla massa.

Quindi nessun problema se la persona non è riconoscibile, perchè lontana, sfocata, in silhouette, mossa, di spalle, ripresa non integralmente ecc..

Altra questione riguarda il fatto che come molti dicono non è lo scatto ad essere vietato, quanto la successiva pubblicazione.

Questa affermazione avrebbe bisogno di precisazioni, perchè una insistenza eccessiva nel fotografare qualcuno che non vuole essere ritratto potrebbe essere causa di problemi ( primo fra tutti una denuncia per molestie), ma non è il caso in questa sede di ampliare troppo l’indagine.

Basti dire che in fase di ripresa è consigliabile essere prudenti e comprensivi, cancellare una foto, se vi viene richiesto, può essere alla fine dei conti la soluzione migliore e meno costosa per tutti.

Per quanto concerne la pubblicazione, è vero che la legge pone i divieti per la pubblicazione.

Bisogna tener conto però che la norma era stata pensata in un’epoca in cui l’unica fotografia era quella analogica e la pubblicazione riguardava riviste e giornali, quindi il privato che volesse pubblicare incontrava difficoltà, alti costi e di solito le sue immagini non avevano una diffusione molto larga.

Oggi che la pubblicazione comprende anche la messa in circolazione della foto sul circuito di internet, il problema si fa più acuto, dato che la pubblicazione non richiede costi aggiuntivi è può raggiungere livelli di diffusione anche mondiali e dunque c’è il concreto pericolo che ogni foto possa essere pubblicata.

Quindi, separare oggi lo scatto dalla pubblicazione non ha senso; anche per questo dovremmo tenere nel dovuto conto le preoccupazioni dei soggetti ripresi.

 Al principio cardine della necessità del consenso la legge pone delle eccezioni:

  •  quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto: in sostanza la persona ritratta è un personaggio pubblico ( attore, cantante, politico, ecc).
  • da necessità di giustizia o di polizia ( la diffusione nei tg delle immagini che ritraggono un soggetto arrestato o soggetto di una notizia, la diffusione delle foto segnaletiche di una persona anche se recentemente il Garante della Privacy ha vietato la diffusione delle immagini segnaletiche ecc)

  • da scopi scientifici, didattici o culturali, ( fotografia di un paziente in un trattato medico/scientifico, nei testi didattici, ecc). Questa categoria è abbastanza difficile da definire. Alcuni pensano che la street photography possa rientrare nel novero degli scopi culturali che giustificherebbero non necessità di consenso al ritratto. In questo senso è il pensiero anche di un fotografo ( oltre che giudice in pensione) Vincenzo Cottarelli in un articolo che vi segnalo http://www.fotoinfo.net/articoli/detail.php?ID=1625

    In realtà non mi sembra che questa ipotesi possa coprire senz’altro tutta la street photography, da chiunque fatta.

    A prescindere da altre considerazioni più tecniche, dobbiamo pensare che se dovessimo ritenere che ogni fotografo amatoriale possa invocare per le proprie foto l’eccezione dello scopo culturale, allora in pratica l’eccezione non sarebbe più tale ma soppianterebbe e renderebbe vana la regola della necessità del consenso.

    Infatti, tutti potrebbero accampare uno scopo culturale, specialmente nel caso della fotografia di strada. E’ evidente allora che lo scopo culturale non vale per tutti i fotografi amatoriali in tutte le circostanze. E allora quali circostanze può coprire?

    Su questo punto specifico, che è molto importante, non ho trovato quasi nulla.

    Io credo, se devo essere sincera, che lo scopo culturale possa esimere solo alcuni casi, mi viene in mente l’esempio di quelle iniziative pubbliche o semi-pubbliche nelle quali vi è una “istituzione”, fondazione, soggetto che patrocina un progetto, uno studio, un reportage che scava nella realtà sociologica di un quartiere….una città… insomma quando vi sia la copertura di un ente che dia un incarico di sviluppare un progetto…

  • quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico : questa è una delle ipotesi che ricopre la grande parte della street photograhy. In realtà si tratta di due ipotesi :

  1. quando ci siano fatti di interesse pubblico ( anche svoltisi in ambienti non pubblici)

  2. quando si fotografino fatti, avvenimenti, cerimonie svoltisi in un luogo pubblico

Cerchiamo di fare degli esempi :

    • una mostra privata e/o fiera in ambiente chiuso, una sfilata, una esposizione di oggetti sono eventi che si svolgono anche in ambienti privati ma che possono essere di interesse pubblico.

    • Un concerto, una processione, l’esibizione di un’artista di strada, una partita di calcio, due sposi che escono da una chiesa, sono eventi, manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico;

E adesso vediamo altre ipotesi :

Alcune persone che passano per strada, due innamorati su una panchina, un vecchio addormentato, un barbone, una mendicante sono soggetti che svolgono alcune attività per strada…. ma possiamo dire che svolgono attività di interesse pubblico ?

…. direi di no…

possiamo definire questo un evento, fatto, cerimonia che si svolge in pubblico? Anche qui direi di no….

Se fosse così anche il semplice sostare in piedi in strada sarebbe un avvenimento che si svolge in pubblico e non servirebbe proprio mai il consenso dell’interessato…. e questo porterebbe ad una contraddizione illogica con l’articolo 97.

Ed allora ?

Intanto possiamo subito fare una prima scrematura.. La legge dice che la riproduzione deve essere collegata a fatti…… con ciò si vuole dire che è il fatto, l’evento ad essere ripreso…. non la persona in sé…. Ovviamente nelle cerimonie e negli eventi il problema non si pone per chi è il protagonista delle stesse ( i portatori della croce in una processione, le modelle in una sfilata, l’artista di strada…) ma riguarda il pubblico che interviene….e viene ripreso in occasione dell’evento e non singolarmente e svincolato dal contesto ( sarebbe un ritratto e quindi ci vorrebbe l’autorizzazione)

di solito l’esempio che si fa è “ se puoi immaginare di togliere la persona dalla foto e la foto non perde il suo significato allora la foto è ok, se no devi avere l’autorizzazione”.

questo ci aiuta un po’…. una persona da sola su una panchina non credo sia un evento… due innamorati che si baciano lo stesso, sono un ritratto e dovrebbe essere autorizzato se le persone sono riconoscibili, una folla di persone per strada ( ad esempio una foto in cui si voglia documentare la frenesia del traffico) in cui alcune siano riconoscibili non dovrebbe porre problemi ( state documentando il traffico… non le singole persone…) l’uscita degli sposi da una chiesa è un evento che si svolge in un luogo pubblico… quindi si può pubblicare.. .

Attenzione, perchè la legge pone sempre un’altra condizione e cioè che il ritratto non può mai essere esposto e/o pubblicato, anche nei casi che abbiamo visto prima quando “l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta.”.

Quindi, anche in una ripresa in pubblico o durante un evento pubblico vi capita di riprendere un signore che si mette le dita nel naso, una donna con una sottana alzata da cui si vede troppo, qualcuno che ha un atteggiamento ridicolo, sguaiato, volgare la pubblicazione di quella foto, se la persona è riconoscibile e in mancanza di consenso è vietata.

So che sembra molto limitante, ma credo che si potrebbe comprendere meglio la situazione se ci si mette nei panni del soggetto ripreso. Ognuno di noi ha di sé una percezione precisa ed una immagine pubblica che vorremmo difendere, e ognuno di noi ha dei momenti di debolezza, momenti che tuttavia non definiscono chi siamo davvero. Pubblicare le foto di quei momenti significa legare, agli occhi della massa, l’immagine di quella persona a quell’unico momento della sua vita.

In questo senso non credo che i fotografi amatoriali possano avvalersi delle esimenti valide per chi pratica attività giornalistica.

Per quanto riguarda i minori, infine, la regola generale è che non si pubblicano immagini di minori riconoscibili senza il consenso dei genitori. Il dubbio rimane quando questi minori fanno parte della manifestazione pubblica, ad esempio una processione a cui partecipano anche bambini fra i figuranti, in questo caso dovrebbe essere permesso perchè in realtà si sta fotografando la manifestazione.

Un ultimo cenno riguarda la normativa sulla privacy. Gli articolo 136 e 137 fortunatamente per i fotografi amatoriali contengono deroghe alla disciplina del trattamento dei dati personali “per la pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica” fra cui possiamo far rientrare la fotografia. E’ sempre salva l’applicazione invece degli articolo 10 c.c., 96 e 97 diritto di autore.